Accesso agli atti

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Indice della pagina

E’ assicurato al cittadino il diritto di accesso agli atti amministrativi (delibere, determine, ordinanze, contratti, regolamenti ecc.)

Tutti gli atti formati dall’amministrazione comunale sono infatti pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il diritto di accesso è consentito anche per gli atti non ancora esecutivi.

L’accesso si estende ai documenti richiamati o allegati agli atti, fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di non esibire quelle parti la cui conoscibilità comporta una potenziale violazione del diritto alla riservatezza di terzi.

L’istanza di accesso relativo al rilascio di copie deve essere motivata, datata e firmata dal richiedente con l’indicazione degli estremi dell’atto di cui si richiede la copia, ovvero degli elementi che consentano la sua individuazione.

Il rilascio della copia avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o che richiedono ricerche di archivio. In questi casi viene precisato il maggior tempo necessario, che non può comunque superare i 30 giorni.

A norma del Regolamento per il diritto di accesso è  possibile avanzare richiesta di accesso anche per posta elettronica. La firma sull’istanza  presentata per posta elettronica verrà apposta  dal richiedente al momento del ritiro della documentazione richiesta.

Requisiti

L’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, da dichiarare nella domanda ai fini dell’’ottenimento di copia dell’atto richiesto.

Documentazione

Costi

Il rilascio di copia “semplice” è subordinato al rimborso del costo di riproduzione €.0,15 a pagina per il formato A/4 e di €.0,30 per il formato A/3, da versare, su indicazione dell’ufficio che detiene l’atto.

Il rilascio di copia “conforme all’originale” è subordinato al rimborso del costo di riproduzione nella misura sopra specificata, nonchè all’applicazione dell’imposta di bollo di €.16.00 ogni 4 facciate. In questo caso il richiedente dovrà portare, al momento del rilascio della copia, il numero di marche da bollo necessarie.

Per il rilascio di documenti su floppy disk è richiesto un rimborso di €.2,50, e su cd rom €.5,00.

Il rimborso spese per attività di ricerca dei documenti in archivio è di €.3,00.

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

Il diritto di accesso viene esercitato sia in via informale mediante richiesta (anche verbale) o mediante presentazione di richiesta di accesso formale, utilizzando, i tutti e due casi, l’apposito stampato reperibile presso tutti gli uffici del Comune. L’accoglimento della richiesta di accesso è comunicata dall’ufficio che detiene l’atto.

Non accoglimento, limitazione o differimento della richiesta

Le motivazione del rifiuto, della limitazione o del differimento dell’accesso, richiesto in via formale, saranno contenute nella comunicazione trasmessa al richiedente dal responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. Si intende rifiutata la richiesta a cui l’Amministrazione non abbia dato risposta entro 30 giorni.

Contro la decisione di non accoglimento, limitazione e differimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi l’interessato può presentare reclamo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, al Sindaco, che decide nei dieci giorni successivi.

Il cittadino può comunque presentare ricorso al T.A.R. della Toscana entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche (L.15/2005).

Per gli atti emanati da Comuni, Province, Regione, il cittadino può chiedere il riesame al Difensore Civico.

Comune di Signa