L’addizionale IRPEF viene applicata dal datore di lavoro relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed a quelli assimilati ai redditi stessi ed è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’addizionale IRPEF viene versata unitamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
A partire dall’anno 2023 l’aliquota è unica al 0,8%.
Termini e modalità di versamento
L’addizionale deve essere versata in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in un unica soluzione nel periodo di paga successivo alle suddette operazioni di conguaglio.
Gli importi trattenuti vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti.
Deve essere effettuato un versamento unico anche se l’addizionale è riferita a sostituti d’imposta domiciliati in comuni diversi.
L’addizionale dovuta in autotassazione è versata entro il termine di pagamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione dei redditi.
L’addizionale trattenuta dal sostituto di imposta a seguito di liquidazione del modello 730 è versata entro il termine di pagamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dal modello 730.
Il pagamento dell’addizionale è effettuato allo sportello della banca o degli uffici postali, utilizzando il modello di versamento unitario F24, indicando i codici (3816 addizionale all’IRPEF enti locali – sostituti d’imposta; 3817 addizionale all’IRPEF enti locali – autotassazione; 3818 addizionale all’IRPEF enti locali – trattenuta di imposta – Mod. 730) nella sottosezione 4 – Regioni ed Enti locali senza compilare la caselle “codice” posta a sinistra della predetta sezione.
Il periodo di riferimento da indicare sul modello di versamento è l’anno cui si riferisce l’imposta, da indicare nella forma AAAA.
Normativa