Passo carrabile

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Indice della pagina

Il passo carrabile  è l’accesso ad  un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3, comma 1, punto 37 del Codice della Strada).

Sono considerati passi carrabili  quei  manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra  od altro materiale o da appositi intervalli  lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44 D LLgs 15 novembre 1993, numero 507).

Se i passi carrabili sono costruiti con listoni in pietra od altro materiale che modificano il piano stradale nella zona antistante l’accesso, vige il divieto di sosta che deve essere reso noto con l’apposito segnale (obbligatorio).

Se il passo carrabile  è posto a filo con il manto stradale, e quindi  manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione  e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, lo spazio antistante è destinato alla sosta dei veicoli, salvo che l’interessato richieda l’autorizzazione ad apporre l’apposito  segnale  “di passo carrabile” che vieta la sosta. Il divieto di utilizzazione di detta  area da parte della collettività  non può estendersi  oltre la superficie di  10 metri.

Per quanto concerne le strade statali e quelle provinciali, l’autorizzazione è rilasciata dall’ente proprietario della strada, salvo che queste insistano in un centro abitato con oltre 10.000 abitanti.

Lo spazio antistante l’accesso segnalato con l’apposito segnale non consente neppure al titolare dell’autorizzazione di  sostare il veicolo.

Richiesta passo carrabile

Per richiedere il passo carrabile, oltre alla domanda su apposito stampato, è necessario presentare:

  • N.2 marche da bollo da Euro 16.00  (n. 1 per la domanda e n. 1 per l’autorizzazione);
  • Euro 10.33 per pagamento cartello “passo carrabile” che individua l’accesso ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del codice della strada. Il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena, Piazza Felice Cavallotti Signa (IBAN IT 52D0103038110000001500022);
  • Esenzione del pagamento della tassa: i passi carrabili utilizzati dalla Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi da Enti Religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Sato, da Enti Pubblici di cui all’art.87 comma 1° lettera C, del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, per finalità sopecifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonchè i passi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap. Si rinvia al Regolamento comunale per tutti i casi di esclusione e esenzione dal pagamento.

La Polizia Municipale effettua il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione. Il ritiro del passo carrabile avverrà presso l’I.C.A.

Voltura passo carrabile

Il cittadino che intenda effettuare la voltura al proprio nominativo di una concessione di passo carrabile preesistente deve presentare domanda in bollo da Euro 16.00, compilata su apposito stampato.

In caso di smarrimento dell’originale dell’autorizzazione/concessione, è possibile chiederne il duplicato, allegando la denuncia di smarrimento effettuata presso una Stazione dei Carabinieri.

L’Ufficio della Polizia Municipale rilascerà nuova autorizzazione al cittadino con l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00. Il ritiro della nuova autorizzazione avverrà presso l’I.C.A.

Rinuncia al passo carrabile

Il cittadino che intenda rinunciare alla concessione di passo carrabile deve restituire al Comune l’originale della concessione e la parte del cartello recante il numero di identificazione, compilando l’apposito modulo in bollo da Euro 16.00.

Nel caso in cui l’accesso, per cui si intende rinunciare al passo carrabile, presenti modifiche al piano stradale (smusso marciapiede, rampe, etc.), il titolare della concessione dovrà provvedere al ripristino della sede stradale alterata prima di presentare la richiesta di rinuncia del passo carrabile.

Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della rinuncia, la Polizia Municipale procede alla verifica dell’accesso. Nel caso in cui venga riscontrato che l’accesso non sia a raso o non sia stato comunque ripristinato il piano stradale, la rinuncia non verrà accolta e il cittadino sarà invitato a ritirare il cartello e la concessione riconsegnati in precedenza. Nel caso in cui l’accesso risulti a raso o sia stato ripristinato il piano stradale, la rinuncia sarà accolta e si provvederà alla revoca dell’autorizzazione all’uso dell’accesso carrabile.

Comune di Signa