Settore 3 – Programmazione del Territorio
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CIL – Comunicazione Inizio Lavori
La Comunicazione Inizio Lavori (CIL) – art. 136 co. 2 lett. b), c), d), e), f) e co. 3 L.R. 65/2014 e s.m.i. – è ammissibile per:
- la realizzazione di impianti di colture poliennali e di movimenti di terra ai soli fini delle pratiche colturali, per i quali sia necessario acquisire l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all’ articolo 42 della l.r. 39/2000 o l’autorizzazione paesaggistica in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dall’articolo 149, lettera b), del Codice;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
- le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche.
La CIL, indirizzata al Responsabile del Settore Programmazione del Territorio, è ammissibile anche nelle zone sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica e paesistica, e per quegli edifici classificati dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale (R.U.C.) come edifici di valore monumentale e architettonico, o con rilevanti caratteri tipologici, o di particolare interesse ambientale (art. 38/A, 38/B, 38/C delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U.C), in questi casi è necessario il preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale.
I lavori di cui alla CIL possono avere inizio contestualmente alla data di presentazione dall’avvenuto deposito della pratica al Protocollo Generale del Comune di Signa o dalla presentazione delle eventuali integrazioni richieste o dal parere CEI o CEC.
Data però la complessità della problematica, si consiglia di mettersi in contatto con l’Ufficio Urbanistica del Comune di Signa.
CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) – art. 136 co. 2 lett. a), g) L.R. 65/2014 e s.m.i. – è ammissibile per:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lette r a b), compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne , nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione:
– degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lette r a c), del d.p.r. 380/2001,
– degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente;
– degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale;
– degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c).
La CILA, indirizzata al Responsabile del Settore Programmazione del Territorio, è ammissibile anche nelle zone sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica e paesistica, e per quegli edifici classificati dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale (R.U.C.) come edifici di valore monumentale e architettonico, o con rilevanti caratteri tipologici, o di particolare interesse ambientale (art. 38/A, 38/B, 38/C delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U.C), in questi casi è necessario il preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale.
I lavori di cui alla CILA possono avere inizio contestualmente alla data di presentazione dall’avvenuto deposito della pratica al Protocollo Generale del Comune di Signa o dalla presentazione delle eventuali integrazioni richieste o dal parere CEI o CEC.
Data però la complessità della problematica, si consiglia di mettersi in contatto con l’Ufficio Urbanistica del Comune di Signa.