Settore 3 – Programmazione del Territorio
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Comunicazione di inizio lavori
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 57/2011 è stato modificato l’art 80 della L.R. 01/2005.
Con la suddetta normativa si è eliminato l’obbligo di inoltrare al Comune la S.C.I.A. per gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari ed incremento dei parametri urbanistici: detti intervento possono essere eseguiti con una “Comunicazione di inizio dei lavori”.
Per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, come ad es. l’apertura di una porta interna o lo spostamento di una parete in casa, sarà sufficiente trasmettere al Comune una comunicazione accompagnata da relazione tecnica e progetto.
La sostanziale novità sta nella possibilità di iniziare subito i lavori, cioè senza aspettare i 20 giorni previsti dalla SCIA.
Documentazione
Alla Comunicazione di inizio dei lavori da parte dell’interessato devono essere allegati:
- una relazione tecnica provvista di “data certa” e corredata degli opportuni elaborati progettuali (Per ottenere “data certa”, è sufficiente recarsi presso un ufficio postale e richiedere il servizio di “data certa”: “certificazione dell’esistenza di un documento in una determinata data”, servizio disciplinato dalla disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007.);
- i disegni di progetto redatto da un tecnico abilitato;
- le eventuali autorizzazioni obbligatorie;
- i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori.
Con la nuova normativa il tecnico deve dichiarare di non avere legami, né con l’impresa, né con il committente. Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Il compito del professionista si esaurisce nella fase preliminare ai lavori, a differenza di quanto accadeva con la S.C.I.A., che prevedeva da parte del tecnico la comunicazione della data di fine lavori e il rilascio di una certificazione attestante la conformità delle opere realizzate al progetto presentato.
Chi non presenta la Comunicazione di inizio lavori si espone ad una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi, se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.
SCIA – Segnalazioe Certificata di Inizio Attività
L’obbligo di trasmettere al Comune la Segnalazione Certificata di inizio attività riguarda gli interventi di cui all’art. 80 comma 1 della L.R. 1/2005 e, qui di seguito elencati:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 e s.m.e.i., ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonchè le opere e le modifiche necessarie per realilzzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso nè aumento del numero delle medesime;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
- le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti e disciplinati dal regolamento di attuazione dell’art. 41, comma 8.
Interventi edilizi senza titoli abilitativi
Possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di cui all’art. 80 comma 1 della L.R. 1/20565 e s.m.e.i.:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
E’ fatto salvo in ogni caso l’obbligo del rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre norme sovra ordinate (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, nonché le disposizione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs 42/04 e s.m. e i.).
Infine, l’interessato deve preoccuparsi, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, della variazione e aggiornamento degli atti catastali.